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Ordinanza — n. 3618/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3618/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Michael Calaresu's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that the arguments relied solely on factual grievances regarding the subjective element of the crime and a request to re-evaluate evidence, which are not permissible in a legality proceeding. Consequently, the appeal was rejected because such requests lack legal merit and do not constitute valid grounds for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based solely on mere factual complaints regarding the evaluation of subjective elements or a request to re-evaluate evidence are inadmissible in legality proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal legality proceeding subjective element factual grievances re-evaluation of evidence procedural costs Cassation rejection censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata
273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALARESU MICHAEL nato a SASSARI il 17/11/1992 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Michael Calaresu ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla valutazione dell'esistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato ed in una richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023