Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding content of appellate settlement judgment motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it challenged only the content of the appellate court's motivation regarding a settlement agreement. The appellant argued the judge erred in stating the base sentence was reduced while continuations remained fixed, whereas the actual ruling only reduced the base penalty. The court ruled that such disputes over the specific wording of the motivation are not admissible grounds for cassation against this type of judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; In appeals regarding settlement agreements, cassation is admissible only for defects in the formation of the party's will, prosecutor consent, or divergent content of the ruling, but inadmissible for disputes regarding the motivation's description of sentence reductions or continuations.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANGELLOTTI CARLO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 21/11/1989 avverso la sentenza del 17/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; (,dita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Carlo Langellotti ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge" (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; conforme Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), e nel caso in esame il ricorso contesta non che il giudice di appello abbia provveduto in modo difforme rispetto all'istanza che gli era stata sottoposta dalle parti, ma che lo stesso è incorso in errore nello stendere la motivazione quando ha scritto di aver ridotto anche la pena per gli aumenti in continuazione inflitti in primo grado, laddove in realtà nel concordato in appello era stata ridotta soltanto la pena base ed erano stati tenuti fermi gli aumenti per continuazione inflitti in primo grado, risolvendosi, pertanto, il ricorso in una mera contestazione del contenuto della motivazione della pronuncia impugnata, non ammissibile contro questo tipo di provvedimento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 di