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Ordinanza — n. 3616/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of signature by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3616/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was not signed by a registered defense attorney. The appellant, Tamara Stanilesco, personally submitted the petition, violating the requirement that such documents must be signed by a qualified lawyer. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, n. 1 c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if the petition, memorials, or new grounds are not signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility unauthorized signature registered defense attorney special roll requirement de plano dismissal ricorso all'autorità di vigilanza censure procedurali difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANILESCO TAMARA nato il 24/11/1972 avverso il provvedimento del 16/08/2023 della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di MODENAdii ato avviso alle partg u ita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Tamara Stanilesco ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comrna 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023