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Ordinanza — n. 3615/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding motivation illogic and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3615/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fabrizio Uconotti inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the Florence Supervision Tribunal's order, arguing illogical reasoning regarding two specific violations. The court rejected these claims, noting the first argument lacked substantive content while the second was not illogical to rely on police annotations over the defendant's own statements.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, such as when alleged illogicality in the court's reasoning does not emerge from the text or when the court correctly prioritized police evidence over the defendant's confession.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded illogical motivation procedural violations police annotations defendant confession Cassation appeal inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 43349 del 17/10/2007, Levacovich, Rv. 238806
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UCONOTTI FABRIZIO nato a TREVISO il 26/08/1986 avverso l'ordinanza del 24/08/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Fabrizio Uconotti ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato e neanche dalle deduzioni spese in ric:orso, anzitutto perchè il ricorso non propone argomenti sulla prima violazione contestata al ricorrente il 22 novembre 2022, pure presente nel percorso logico della ordinanza impugnata, mentre, con riferimento alla seconda violazione contestata al ricorrente il 16 luglio 2023, non è illogico che l'ordinanza impugnata abbia ritenuto di fondare la propria decisione su quanto riferito dai Carabinieri nell'annotazione di polizia giudiziaria a disposizione del Tribunale di sorveglianza, e non su quanto riferito in indagini difensive dalla convivente del condannato che si è assunta la responsabilità del fatto (Sez. 2, Sentenza n. 43349 del 17/10/2007, Levacovich, Rv. 238806);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre