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Ordinanza — n. 3614/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of unitary intent given six-year gap between crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3614/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Lorenzo De Caroli's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal manifestly unfounded because it contradicted established jurisprudence regarding the criteria for unitary intent, specifically the necessity of temporal contiguity. With a six-year gap between the first and second crimes, the judge correctly determined that the second offense could not have been programmed at the time of the first.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The existence of unitary intent requires concrete indicators such as temporal contiguity, homogeneity of violations, and systematic planning; a six-year interval between crimes logically precludes the possibility that the later offense was programmed at the time of the earlier one.

Parole chiave

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unitary intent criteria temporal contiguity requirement continuation of crimes execution phase standards cassation inadmissibility programmed offenses six year gap analysis reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CAROLI LORENZO (CUI 0628Y03) nato a FRAGAGNANO il 06/12/1964 avverso l'ordinanza del 17/08/2023 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Lorenzo De Caroli ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la Contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed in presenza di una distanza temporale di circa sei anni tra il primo ed il secondo reato, non è illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato il secondo non potesse essere stato programmato "almeno nelle sue linee essenziali";

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dic