Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning for a minor sentence increase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Gianluca Di Matola inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a one-year sentence increase for carrying a firearm, arguing the reasoning was illogical and contradictory. The court rejected this claim, ruling that when a sentence increase is mathematically negligible relative to the base penalty, detailed justification is unnecessary as discretion abuse is excluded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When a sentence increase is de minimis relative to the base penalty, specific detailed reasoning is not required, and the appeal based on lack of motivation is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MATOLA GIANLUCA nato a SARNO il 03/12/1989 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gianluca Di Matola ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, dedicato alla pena inflitta per l'aumento in continuazione con il reato di cui al capo b) dell'imputazione, sia manifestamente infondato, in quanto rilevante una asserita illogicità e contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, considerato che l'aumento di un anno di reclusione per il reato di porto in luogo pubblico dell'arma comune da sparo con cui è stato commesso l'omicidio si risolve, in presenza di una pena base per il reato del capo a), stabilita in 21 anni di reclusione, nell'aumento di 1/21 della pena base, in tali casi non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata in quanto deve ritenersi escluso in radice ogni possibile abuso del potere discrezionale (Sez. 6, Sentenza n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2