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Ordinanza — n. 3612/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding health condition assessment logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3612/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mauro Di Rocco inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding his health conditions was illogical, but the Court found no such flaw in the decision's text or the appellant's submissions. Consequently, the appeal was rejected because the alleged logical errors did not emerge from the record or the arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 366-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, such as when alleged logical inconsistencies in the lower court's reasoning do not appear in the decision text or the appellant's submissions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded arguments health condition assessment logical reasoning flaw procedural costs and fine inesigibile malgrado lesioni salute allontanamento nonostante motivi di salute soppressione delle prestazioni assicurative

Disposizioni normative citate

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Art. 366-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO MAURO nato a GIULIANOVA il 21/11/1968 avverso l'ordinanza del 07/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Mauro Di Rocco ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato e neanche dalle deduzioni spese in ricorso che si limita a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa valutazione delle condizioni di salute del ricorrente senza, però, individuare vizi nel percorso logico della decisione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023.