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Ordinanza — n. 3611/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to inconsequential argument regarding notification date of preventive measure decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3611/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Nazaret De Cicco inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the notification of the preventive measure decree was illegible regarding the specific date, claiming the three-year prohibition period should not have started until a clearer date was discernible. The court rejected this argument as inconsequential because the decree was dated November 19, 2018, and the alleged crime occurred on May 28, 2019, well within the three-year window from the clear notification date.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; The argument concerning the illegibility of the notification date of a preventive measure decree is inadmissible if the document clearly indicates a date that falls within the relevant limitation period for the contested offense.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility preventive measure notification statute of limitations calculation illegible document argument procedural inconsequentiality notifica tardiva dei difetti termine legale obblighi di notifica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CICCO NAZARET nato a NAPOLI il 31/01/1959 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Nazaret De Cicco ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'argomento proposto nell'unico motivo di ricorso (l'illeggibilità della notifica del decreto applicativo della misura di prevenzione, da cui non si comprenderebbe per intero la data da cui decorrevano i tre anni del divieto, potendosi leggere con chiarezza soltanto che la notifica era avvenuta nel 2018) è del tutto inconferente rispetto al percorso logico della sentenza impugnata ed inidoneo a disarticolarla, atteso che il decreto applicativo della misura di prevenzione è del 19 novembre 2018 ed il reato contestato al ricorrente è avvenuto il 28 maggio 2019, quindi in ogni caso all'interno del termine di tre anni dalla data della notifica;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202