Cassation court dismisses appeal claiming inconsistency in parole access measures due to lack of graduality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the parole board's recent decision contradicted past practice by failing to demonstrate gradual access to alternative measures. The court rejected this, ruling that consistency cannot be inferred from external factors or prior decisions when the current order's logic is sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: The principle of gradual access to penitentiary benefits is a valid system foundation; inconsistency claims based on divergent past decisions or external elements do not render a specific order logically flawed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC BRUNO nato a AVERSA il 08/04/1983 avverso l'ordinanza del 13/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Bruno Halilovic ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso si pone in contrasto con la giurisprudenza della corte di legittimità, in quanto il principio, espresso dalla ordinanza impugnata, della gradualità dell'accesso alle misure alternative ha superato lo scrutinio del giudice di legittimità, che ha ritenuto che il sistema di accesso ai benefici penitenziari sia fondato effettivamente sulla progressività e gradualità (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213), mentre la deduzione sul contrasto con la decisione presa in passato dal magistrato di sorveglianza in via provvisoria non introduce alcun elemento di contraddittorietà nella ordinanza impugnata, atteso che, al di là dei tre anni che sono intercorsi tra le due decisioni, il giudizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, proprio perché riguarda il testo del provvedimento impugnato, non può essere tratto da elementi estranei alla motivazione stessa, ed in particolare dalla circostanza che altri provvedimenti abbiano seguito un percorso logico diverso (Sez.
U, Sentenza n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende dì una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembr