Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal interest regarding detention and health conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the acceptance of a home detention request and a sentence deferral based on health conditions, but the Court found the appeal legally unfounded. Specifically, the request for home detention was barred by statutory preclusion for offenses with mandatory detention, while the health-related deferral argument was rejected as lacking sufficient legal interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47-ter ord. pen.; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the request for home detention is statutorily precluded for offenses with mandatory detention, and when the argument regarding health conditions for sentence deferral lacks sufficient legal interest to justify cassation review.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARACINO MARIANO nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 13/02/1947 avverso l'ordinanza del 29/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Mariano Saracino ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Gervasi, insiste per l'accoglimento del ricorso; Rilevato che, nella parte relativa alla dichiarazione di inammissibilità della istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. il ricorso è in contrasto con il dato normativo che prevede una preclusione all'accesso al beneficio per i condannati per reato ostativo, norma che non è stata modificata dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 1.62, mentre, nella parte relativa al rigetto della istanza di differimento della pena, si limita a contrapporre il proprio giudizio sulle condizioni di salute del ricorrente a quello che il Tribunale ha formulato sulla base di relazione sanitaria;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 20