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Ordinanza — n. 3606/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the applicant personally withdrew the lawsuit on September 18, 2023.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3606/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant, Salvatore Castagna, had personally withdrawn the lawsuit on September 18, 2023. Although the appeal was filed against the Palermo Supervision Tribunal's order of June 28, 2023, the prior withdrawal rendered the proceedings moot. Consequently, the court ordered the applicant to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.p.; Art. 377 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the applicant has previously withdrawn the lawsuit, as the withdrawal extinguishes the procedural interest required for further review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility withdrawal of lawsuit procedural interest extinction personal withdrawal by applicant costs and fine imposition diritto di ottenere una decisione diritto a un difensore revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.p.
Art. 377 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTAGNA SALVATORE nato a PALERMO il 30/08/1977 avverso l'ordinanza del 28/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avfio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in dirilto Rilevato che Salvatore Castagna ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che il 18 settembre 2023 il ricorrente ha rinunciato, personalmente, al ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023.