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Ordinanza — n. 3605/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges sentencing on grounds not listed in the statute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3605/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Gorche Bilal inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Bilal challenged a plea-bargain sentence by arguing the judge failed to evaluate conditions for exemption under Article 129 of the Criminal Procedure Code and imposed an excessive penalty. The court rejected these arguments because the statute strictly limits cassation appeals against plea-bargain sentences to specific grounds, excluding challenges to the assessment of exemption conditions or the severity of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding challenges regarding the evaluation of exemption conditions or the excessiveness of the penalty.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility exemption conditions excessive penalty statutory limits motivi di cassazione proporzionalità della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GORCHE BILAL nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 05/07/2023 del GIP TRIBUNALE di VERONA[dato avviso alle partii] udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gorche Bilal ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame il ricorso contesta la mancanza valutazione dell'esistenza di condizioni di proscioglimenl:o ex art. 129 cod. proc. pen e l'eccessività della pena;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2