Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3604/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3604/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3604/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Abderrahmane Taoufiqi propone ricorso straordinario per errore di fatto, che si assume contenuto nell'ordinanza della Settima sezione penale di questa Corte in data 05/07/2023, depositata il 17/07/2023, con Gli è stato dichiarato inammissibile il ricorso del suddetto avverso la sentenza del 21/06/2022 della Corte di appello di Perugia, che confermava la sentenza di primo grado, la quale aveva, a sua volta, condannato il suddetto imputato in relazione al reato ex artt. 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen. La pronuncia ora avversata si fonda sul principio in base al quale la sopravvenienza della querela, per effetto dellla legge n. 150 del 2022, non prevale sull'aspetto della inammissibilità del ricorso, in quanto inidonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale. Sottolinea però la difesa come lo stesso Collegio, nel corso della medesima udienza e in uguale composizione soggettiva, abbia invece rilevato - in relazione ad altri due casi identici - la mancanza della condizione di procedibilità, annullando senza rinvio la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 625-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3604/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi manifestamente infondati. Giova infatti ricordare - in linea generale - come la inammissibilità del ricorso determini il passaggio in giudicato della pronuncia impugnata, in quanto diviene impossibile, in tal caso, la valida instaurazione del rapporto processuale prima del passaggio in giudicato formale della sentenza (fra tante, Sez. 5, n. 27820 del 19/04/2017 Ciarla, Rv. 270453). Peraltro, negli altri due casi posti a comparazione, nell'attuale ricorso straordinario, il difetto di querela era stato dedotto già in sede di ricorso e non - come invece avvenuto nel caso ora in esame - attraverso ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
decisione incidentale impugnabile censure di diritto costituzionale esame di cassazione tempestività dell'istanza di ricusazione diritto di ottenere una decisione divieto della tortura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 625-bis cod. proc. pen
Peraltro, negli altri due casi posti a comparazione, nell'attuale ricorso straordinario, il difetto di querela era stato dedotto già in sede di ricorso e non - come invece avvenuto nel caso ora in esame - attraverso ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANIZA sul ricorso proposto da: TAOUFIQI ABDERRAHMANE nato il 01/01/1958 avverso l'ordinanza del 05/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Abderrahmane Taoufiqi propone ricorso straordinario per errore di fatto, che si assume contenuto nell'ordinanza della Settima sezione penale di questa Corte in data 05/07/2023, depositata il 17/07/2023, con Gli è stato dichiarato inammissibile il ricorso del suddetto avverso la sentenza del 21/06/2022 della Corte di appello di Perugia, che confermava la sentenza di primo grado, la quale aveva, a sua volta, condannato il suddetto imputato in relazione al reato ex artt. 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen. La pronuncia ora avversata si fonda sul principio in base al quale la sopravvenienza della querela, per effetto dellla legge n. 150 del 2022, non prevale sull'aspetto della inammissibilità del ricorso, in quanto inidonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale. Sottolinea però la difesa come lo stesso Collegio, nel corso della medesima udienza e in uguale composizione soggettiva, abbia invece rilevato - in relazione ad altri due casi identici - la mancanza della condizione di procedibilità, annullando senza rinvio la sentenza impugnata.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi manifestamente infondati. Giova infatti ricordare - in linea generale - come la inammissibilità del ricorso determini il passaggio in giudicato della pronuncia impugnata, in quanto diviene impossibile, in tal caso, la valida instaurazione del rapporto processuale prima del passaggio in giudicato formale della sentenza (fra tante, Sez. 5, n. 27820 del 19/04/2017 Ciarla, Rv. 270453). Peraltro, negli altri due casi posti a comparazione, nell'attuale ricorso straordinario, il difetto di querela era stato dedotto già in sede di ricorso e non - come invece avvenuto nel caso ora in esame - attraverso ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07 dicembre 202