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Ordinanza — n. 3599/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding appeal court president's signature absence on judgment document.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3599/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the legal issues raised. The appellant argued that the absence of the president's signature on the appeal court's judgment constituted a nullity requiring the annulment of the decision. The court ruled that such a missing signature, absent legitimate impediment, does not invalidate the entire judgment but merely requires a new document deposit, which does not restart the appeal period.

Regesto Legislator

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Art. 585 cod. proc. pen.; The absence of the president's signature on an appeal judgment, without legitimate impediment, constitutes a relative nullity that does not invalidate the decision or restart appeal terms, but only necessitates a new document deposit.

Parole chiave

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appeal judgment signature relative nullity appeal period restart material error correction codice di procedura penale facoltà di astenersi dal testimoniare rinvio del dibattimento rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 585 cod. proc. pen.
art. 585 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020
Rilevato che, pertanto, correttamente l'istanza di correzione errore materiale è stata dichiarata inammissibile anche considerata l'intervenuta sanatoria della dedotta nullità una volta formatosi il giudicato (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep.
Sez. 1, n. 47068 del 12/06/2018
280931 - 01; Sez. 1, n. 47068 del 12/06/2018, Bida, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA GIUSEPPE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 01/12/1967 avverso l'ordinanza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità per la manifesta infondatezza dlele questioni poste, che prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con d dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità. E' ormai pacifico approdo giurisprudenziale che la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore non configura né una mera irregolarità rimediabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale/ riunitiy né una nullità riguardante l'intero giudizio con conseguente necessità di rinnovazione dello stesso né l'inesistenza della sentenza ma una nullità relativa che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza (Sez.

U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.D., Rv. 254671 - 01).

2. Rilevato che, pertanto, correttamente l'istanza di correzione errore materiale è stata dichiarata inammissibile anche considerata l'intervenuta sanatoria della dedotta nullità una volta formatosi il giudicato (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric Rv. 280931 - 01; Sez. 1, n. 47068 del 12/06/2018, Bida, Rv. 274330 - 01) 3. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.II4. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7 di