Italian court dismisses appeal against suspended fine for lack of legal interest in re-granting benefit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Simon Myftari inadmissible due to a lack of legal interest. The defendant argued that a suspended fine, never requested by him, would harm his future eligibility for such benefits. The court rejected this, ruling that a monetary penalty does not prevent future suspension and that mere opportunity arguments lack legal weight.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 164, comma 1, lett. a) cod. pen.: An appeal against a suspended fine is inadmissible unless the appellant demonstrates a legally appreciable interest related to the social reintegration function of the suspension, as simple opportunity arguments are insufficient.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MYFTARI SIMON nato il 18/03/1994 avverso la sentenza del 15/03/2023 del TRIBUNALE di AREZZOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Arezzo ha dichiarato Simon Myftarí colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro 667,00 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali; con pena sospesa e non menzione.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Simon Myftari, per il tramite dell'avv. Maria Cristina Masetti, lamentando violazione ed erronea applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
b) cod., prpc. pen, in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen. La difesa si duole della concessione della sospensione condizionale della pena, mai invocata dall'imputato e tale da cagionare una lesione alla sfera giuridica dell'interessato, soggetto incensurato e privo anche di precedenti di polizia. Tale beneficio, infatti, potrebbe in futuro rivelarsi pregiudizievole, inibendo una eventuale nuova concessione del medesimo beneficio.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, anzitutto in quanto la condanna a pena pecuniaria per contravvenzione, ai sensi dell'art. 164, comma 1, lett.
a) cod. pen., non è impeditiva di una eventuale nuova concessione del medesimo beneficio. La difesa, inoltre, non allega o documenta - e nemmeno deduce - la sussistenza di interessi giuridicamente valutabili, in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, arrestandosi alla semplice prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi.
Si richiama, sul punto specifico, il principio d i diritto espresso, fra tante, da Sez. 1, n. 43217 del 09/02/2018, Carrieri, Rv. 274410, a mente della quale: «È ammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, purché il medesimo alleghi e, se necessario, documenti un interesse giuridicamente apprezzabile correlato alla funzione stessa della sospensione condizionale» (nello stesso senso Sez. 3, n. 46586 del 03/10/2019, Marchi, Rv. 277280;
Sez. 3, n. 17384 del 28/01/2021, Bianco, Rv. 281539; si veda, altresì, Sez. 1, n. 35315 del 25/03/2022, Terranova, Rv. 283475, che - in una fattispecie relativa alla applicazione "ex officio" del beneficio della sospensione condizionale della pena per condanna alla sola ammenda, ha escluso la sussistenza di un interesse a ricorrere dell'imputato, in quanto l'estinzione dopo un biennio della pena pecuniaria sospesa, ex art. 163 cod. pen., determina una situazione a lui più favorevole, rispetto a quella che consegue all'eliminazione della iscrizione della condanna decorso un decennio dal pagamento).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il