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Ordinanza — n. 3596/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of motivation regarding Article 62-bis Code of Penal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3596/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Xhani Gjonaj inadmissible due to a defect in motivation concerning Article 62-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellate court correctly rejected the appeal because the defense's complaint lacked specific reasons justifying the rejection of the requested benefit or the multiple prior criminal records. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint fails to specify the reasons that should have justified the acceptance of the defense's grievance regarding the denial of a benefit or prior records.

Parole chiave

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Article 62-bis Code of Criminal Procedure defect in motivation inadmissible appeal prior criminal records benefit denial procedural costs Cassazione Roma alibi

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis c.p.p.
Rilevato che l'unico motivo dedotto da Xhani Gjonaj per vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 62-bis cod. pen
Rilevato che l'unico motivo dedotto da Xhani Gjonaj per vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: &JONA.] XHANI nato il 26/05/1988 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Xhani Gjonaj per vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., non supera il vaglio di ammissibilità Correttamente la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'appello osservando che, oltre a contestare la ragione per la quale il Tribunale si era determinato a non concedere il beneficio ovvero i plurimi precedenti penali dell'imputato, non conteneva alcuna indicazione sulle ragioni che, invece, avrebbero dovuto quanto dovuto giustificare l'accoglimerto della doglianza difensiva.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7 dicembre 2023.