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Ordinanza — n. 3595/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation without specific critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3595/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Benito Marino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Marino argued that the lower court's decision lacked sufficient motivation and logical reasoning under specific criminal procedure articles. The court rejected this claim because the appeal was too generic, merely stating the alleged defect without providing specific arguments or critiquing the actual reasoning used by the judges.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.; The appeal must contain specific criticisms of the motivation, not merely generic denunciations of defects without detailed arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of motivation generic appeal grounds specific critique requirement procedural costs award motivi di cassazione contributi per le attività di vigilanza motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO BENITO nato a PALERMO il 15/04/1986 avverso la sentenza del 28/06/20,23 della CORTE APPELLO di PALERMO9tit udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo in composizione monocratica del 17/03/2022, che aveva ritenuto Benito Marino colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena dì anni uno di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Ricorre per cassazione Benito Marino, per il tramite del difensore avv. Filippo Maria De Luca, denunciando violazione ed errata applicazione degli artt. 606, comma 1, lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen., sotto il profilo della carenza di motivazione e della illogicità, essendo restata carente la indicazione dei criteri di metodo seguiti.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della assoluta genericità dell'unico motivo, che non esplicita critiche specifiche all'apparato motivazionale della decisione impugnata. Ci si limita, infatti, alla mera enunciazione del vizio che si pretende sussistente, nonché alla denuncia dello stesso, senza però indicare le ragioni delle pretese illogicità, o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico; ciò a fronte di puntuali argomentazioni, circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta minimamente.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi dì esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07 dicembre 202