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Ordinanza — n. 3594/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as appeals lack merit and fail to meet admissibility requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3594/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Rigano inadmissible, rejecting all three grounds for review. Rigano argued for a different factual reconstruction regarding his arrest and the application of sentencing mitigation, but the court found these arguments unsupported by evidence. Consequently, the appeal was dismissed, and Rigano was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: Appeals must be admissible and meritful; courts reject appeals that merely request a different factual reconstruction without new evidence or fail to substantiate claims regarding sentencing mitigation.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility factual reconstruction standard sentencing mitigation denial resistance to public official court costs and fines mezzi di prova medici testimonianza inattendibile documenti attendibili

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 60 c.p.p.
Art. 62-bis cod. pen.
Il terzo motivo, relativo all'applicazione dell'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
Il terzo motivo, relativo all'applicazione dell'art. 62-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGANO SALVATORE nato a PARTINICO il 03/10/1988 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che i tre motivi posti da Salvatore Rigano a sostengo dell'impugnazione non superano il vaglio di ammissibilità.

1. Il primo ed il secondo motivo sollecitano una diversa ricostruzione dei fatti di causa da sovrapporre a quella, non illogica ed ancorata alle evidenze probatorie, die giudici del merito. In particolare, la Corte distrettuale ha desunto la consapevole volontà dell'impatta di violare la prescrizione di cui al capo 1) della rubrica dalle dichiarazioni rese dallo stesso interessato in sede di convalida dell'arresto e la condotta violenta ed aggressiva dello stesso in occasione del controllo, di per sé integrante glie stremi soggettivi ed oggettivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, dal verbale di arresto.

2. Il terzo motivo, relativo all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., non si conforta minimamente con la sentenza impugnata che, c:on argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, ha posto a fondamento della decisione di denegare le circostanze attenuanti generiche non solo l'assenza di elementi favorevoli, invero nemmeno indicati in questa sede, ma anche la particolare gravità della condotta e la allarmante capacità a delinquere dell'imputato già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di P.S. e più volte condannato per reati non bagatellari.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7 dicemb