Italian Court dismisses appeal as grounds are mere complaints or reproducible merit reviews.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Simone Lizzio inadmissible. The Tribunal of Surveillance had rejected a request for a trial by reference based on residual social danger and lack of reintegration prospects. The Court ruled that the appellant's arguments were either mere complaints or merely reproduced issues already adequately examined by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against surveillance tribunal orders are inadmissible if grounds are merely complaints or reproduce merits already reviewed without specific new criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIZZIO SIMONE nato a CATANIA il 20/11/1998 avverso l'ordinanza del 15/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Ritenuto che entrambi i motivi posti da Simone Lizzio a base dell'impugnazione non sono consentiti perché in parte riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non ,scanditi da specifica critica e nel resto costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza di affidamento in prova, ha ritenuto ostativi la residua pericolosità sociale e l'assenza di prospettive rieducative, desunta dai carico pendenti per reati commessi in epoca non risalente e comunque ravvicinata ai reati per i quali ha riportato la condanna in esecuzione.
Si tratta di valutazione, oltre che plausibile in fatto, ineccepibile anche sul piano giuridico posto che il giudice è tenuto a verificare l'adeguatezza della misura alternativa richiesta a fronteggiare il pericolo di reiterazione delle condotte criminose da parte del condannato e conseguire la risocializzazione. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza ed a prescindere dai riferimenti giurisprudenziali, a sollecitare, per di più in modo non autosufficiente, un nuovo apprezzamento di merito fondato sulle medesime circostanze già valutate nel giudizio prognostico.
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro ir favore della Cassa delle ammende. P.Q.III. Dichiara inammissibile il ricorso e condannano ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma [26 ottobre