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Ordinanza — n. 3592/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual merit rather than legal validity of accessory sentence reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3592/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant sought a re-evaluation of the factual basis for reducing an accessory sentence. The appellant argued that the judge failed to proportionally align the reduced sentence with the main prison term, violating principles of individualization. The court rejected this, ruling that such arguments constitute a merits review precluded in the finality stage, as the original decision already addressed these substantive points.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 666 cod. proc. pen.: Appeals challenging the factual assessment or proportionality of a sentence reduction in bankruptcy cases are inadmissible as they constitute a merits review precluded in the finality stage.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility bankruptcy accessory sentence merits review preclusion proportionality principle violation finality stage limitation proporzionalità della pena sanzioni pecuniarie risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Gianfranco Ceci, deducendo vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 666 cod. proc. pen.
pen., sub specie di violazione di legge determinata da inosservanza, erronea e contraddittoria applicazione dell'art. 666 cod.
Art. 133 cod. pen.
Giova ricordare come - nella materia dei reati fallimentari - sia riservata al giudice dell'esecuzione la possibilità di procedere, in base ai canoni valutativi dettati dall'art. 133 cod. pen., alla rideterminazione della durata delle pene accessorie tipizzate dall'art.
Art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
pen., alla rideterminazione della durata delle pene accessorie tipizzate dall'art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, che siano state inflitte con sentenza definitiva in misura fissa pari a dieci anni.
art. 666 cod. proc. pen
pen., sub specie di violazione di legge determinata da inosservanza, erronea e contraddittoria applicazione dell'art. 666 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Giova ricordare come - nella materia dei reati fallimentari - sia riservata al giudice dell'esecuzione la possibilità di procedere, in base ai canoni valutativi dettati dall'art. 133 cod. pen., alla rideterminazione della durata delle pene accessorie tipizzate dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 26601 del 16/09/2020, Bucaria
222 del 2018, che prevede una durata variabile della pena accessoria, con il solo limite massimo insuperabile di dieci anni (Sez. 1, n. 26601 del 16/09/2020, Bucaria, Rv.
Sez. 6 n. 111.94 del 08/03/2012, Lupo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASELLI MAURIZIO nato a BERGAMO il 20/04/1969 / avverso l'ordinanza del 08/08/2023 del TRIBUNALE di BERGAMO AAP 0,•//53, IA 1.,7 1r I - udita la relazione svoltai dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha rideterminato in anni tre - nei confronti di Maurizio Tomaselli - la durata della pena accessoria, prima stabilita in anni dieci, dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, relativamente alla pena principale di anni uno di reclusione, inflittagli per esser stato dichiarato responsabile del reato di bancarotta per aggravamento del dissesto, con sentenza del Tribunale di Milano del 06/02/2017.

2. Ricorre per cassazione Maurizio Tomaselli, per il tramite dell'avv. Gianfranco Ceci, deducendo vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., sub specie di violazione di legge determinata da inosservanza, erronea e contraddittoria applicazione dell'art. 666 cod. proc. pen. Il vizio si annida - in ipotesi difensiva - nel non avere il Giudice dell'esecuzione parametrato la nuova durata della sanzione accessoria a quella della pena principale, pari ad anni uno di reclusione; non sono stati adeguatamente considerati, sostanzialmente, i principi di proporzionalità e individualizzazione del trattamento sanzionatorio, così pervenendosi a una decisione eccessivamente gravosa per l'interessato.

3. Giova ricordare come - nella materia dei reati fallimentari - sia riservata al giudice dell'esecuzione la possibilità di procedere, in base ai canoni valutativi dettati dall'art. 133 cod. pen., alla rideterminazione della durata delle pene accessorie tipizzate dall'art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, che siano state inflitte con sentenza definitiva in misura fissa pari a dieci anni. Ciò allorquando ne venga domandato l'adeguamento al nuovo testo della norma, risultante dall'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, che prevede una durata variabile della pena accessoria, con il solo limite massimo insuperabile di dieci anni (Sez. 1, n. 26601 del 16/09/2020, Bucaria, Rv. 279579). 3.1.

Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione della manifesta infondatezza della doglíanza, volta esclusivamente ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti al fatto, ossia finalizzata al compimento di una operazione valutativa non consentita nella presente sede di legittimità. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - con tutta evidenza - ad una riponderazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui \ré-'‘ rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte, secondo la quale il sindacato in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto, oltre che della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere - nel giudizio di legittimità - «nuove» attribuzioni di significato, ovvero realizzare una diversa lettura, dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6 n. 111.94 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d