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Ordinanza — n. 3589/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the petitioner signed it personally instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3589/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the petitioner signed it personally rather than through a registered defense attorney. Although the signature was authenticated by a qualified lawyer, the law requires such documents to be signed by a member of the special bar to avoid inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the petitioner was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: A criminal appeal must be signed by a defense attorney registered in the special bar; personal signatures, even if authenticated by a qualified lawyer, render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special bar registration requirement personal signature invalidity authenticated signature defense court costs and fine difetto di sottoscrizione sequestro di mezzi di prova verbale di sequestro

Disposizioni normative citate

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Law no. 103 of 2017
Art. 613, comma 1 of the Code of Criminal Procedure
103 del 2017 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod.
Art. 610, comma 5-bis of the Code of Criminal Procedure
Ritenuto che l'impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
art. 613, comma 1 cod. proc. pen
103 del 2017 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Ritenuto che con sentenza delle Sez. Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello è stato affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella;
Sez. 3, sent. n. 13234 del 02/03/2016, Petrivna Shtefanesa
Sez. 3, sent. n. 13234 del 02/03/2016, Petrivna Shtefanesa„ Rv.
Sez. 4, sent. n. 41636 del 03/11/2010, Bengu e altro
266575; Sez. 4, sent. n. 41636 del 03/11/2010, Bengu e altro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMIR ABDEL BADIH AHMED/HANY nato a FIESOLE il 05/09/1980 avverso l'ordinanza del 15/06/2023 del TRIBUNALE di FIRENZE Ldato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che il ricorso è stato sottoscritto personalmente dall'imputato, ancorché la sottoscrizione paia autenticata dal legale (avv. Andrea Renieri) di cui non è presente firma.

2. Ritenuto che la legge n. 103 del 2017 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen. stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione;

3. Ritenuto che con sentenza delle Sez. Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello è stato affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella;

4. Ritenuto che il ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato come dal terzo interessato resta tale ancorché la sottoscrizione sia stata autenticata dal legale delegato al deposito, quand'anche l'autenticazione provenga da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (ex pluribus v. Sez. 3, sent. n. 13234 del 02/03/2016, Petrivna Shtefanesa„ Rv. 266575; Sez. 4, sent. n. 41636 del 03/11/2010, Bengu e altro, Rv. 248449);

5. Ritenuto che l'impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7 dicembr