Cassation appeal dismissed because defense lawyer lacked authorization to practice before superior courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the filing lawyer was not authorized to practice before superior courts. Although the appellant argued the appeal was improperly formalized as an appeal, the court held that the principle of conservation of the means of appeal cannot override formal and substantive requirements for different types of appeals. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: A cassation appeal filed by a defense lawyer not authorized to practice before superior courts is inadmissible de plano, regardless of the formal label used.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMARCO VALENTINA nato a MESSINA il 03/05/1992 avverso l'ordinanza del 13/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN D/RITTO 1. Avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Messina del 04/07/2023, di rigetto dell'istanza, presentata da Valentina De Marco (persona attualmente in regime di detenzione domiciliare) e volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare un colloquio visivo con il detenuto Paolo Grasso, è stato proposto gravame dinanzi al Tribunale di sorveglianza della medesima città, poi riqualificato quale ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da soggetto non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente prospettato con la veste formale dell'appello; il principio di conservazione del mezzo di impugnazione, di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire, infatti, di derogare alle norme che - formalmente e sostanzialmente - disciplinano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 223119).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q.1111. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07 dicembre 2023.