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Ordinanza — n. 3585/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as indult revocation prescription period has not yet expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3585/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by RAGUSA SANTI inadmissible, ruling that the prescription period for the penalty had not yet expired. The court found that the revocation of the indult occurred legally upon the irrevocability of the conviction sentence dated September 22, 2022, which triggered the start of the prescription clock under Article 172 of the Penal Code. Consequently, the court rejected both substantive arguments regarding the timing of the revocation and the severity of the new offense, ordering the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 172, 11 quinto comma cod. pen.; Art. 1, comma 3, Legge n. 241/1990: The prescription period for a penalty revoked by indult begins to run from the date the condition for revocation is legally fulfilled, which coincides with the irrevocability of the conviction sentence establishing the new crime.

Parole chiave

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indult revocation prescription period irrevocable sentence penal code article 172 inadmissible appeal procedural costs criminal law riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 172, 11 quinto comma, cod. pen.
Art. 1, comma 3, della legge n. 241
dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 22.9.2022 è pari a due anni quindi utile a determinare la revoca dell'indulto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 241 (cfr.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Corte cost. n. 186 del 2000
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399
Sez. 1, n. 134 del 19/02/2013, Spampinato, Rv. 256023
Sez. 1, n. 47916 del 09/11/2012, Amoruso, Rv. 254016
256023 - 01; Sez. 1, n. 47916 del 09/11/2012, Amoruso, Rv. 254016 - 01A).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGUSA SANTI nato a MESSINA il 20/07/1969 avverso l'ordinanza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi dedotti da Santi Ragusa a sostegno dell'impugnazione non superano il vaglio di ammissibilità.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato Come ricordato dallo stesso ricorrente, poiché la revoca dell'indulto si determina ope legis («il beneficio dell'indulto è revocato di diritto») al verificarsi della condizione risolutiva (aver commesso un delitto entro il termine indicato); il dies a quo dal quale decorre la prescrizione della pena è quello in cui la citata condizione risolutiva si è verificata (art. 172, 11 quinto comrna, cod. pen.). Tale condizione risolutiva si verifica, di necessità, con l'irrevocabilità della sentenza che determina il presupposto della revoca, e cioè l'accertata commissione, da parte di chi abbia usufruito dell'indulto, del fatto di reato implicante, ope legis, la revoca stessa (Sez.

U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 - 01). Nel caso in esame cui la condizione risolutiva si è realizzata con l'irrevocabilità sella sentenza di condanna, in data 22 settembre 2022, che ha operato quale presupposto della revoca dell'indulto, il termine massimo della prescrizione della pena di cui alla'rt. 172 cod. pen. non è ancora decorso .

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infottíato. La pena per la violazione più grave tra quelle unificate ex art. 81, secondo comma, cod. pen. dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 22.9.2022 è pari a due anni quindi utile a determinare la revoca dell'indulto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 241 (cfr. Sez. 1, n. 134(10 del 19/02/201:3, Spampinato, Rv. 256023 - 01; Sez. 1, n. 47916 del 09/11/2012, Amoruso, Rv. 254016 - 01A).

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7