Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic reclassification claims lacking factual support.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Sebastian Pascaru Constantin inadmissible. The appellant requested the reclassification of the offense from a lesser charge to personal injuries, arguing for a more severe penalty. The court rejected this request because the appellant's arguments were generic and failed to critically engage with the factual basis of the lower court's credibility assessment regarding the victim and neighbors' testimony. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging the requalification of a crime as personal injuries is inadmissible if the appellant's arguments are generic and do not critically confront the factual and logical elements upon which the lower court founded its assessment of credibility and evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCARU CONSTANTIN SEBASTIAN nato il 07/08/1970 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Ritenuto l'unico motivo posto da Constantin Sebastian Pascaru a sostegno dell'impugnazione non si confronta criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata che ha fondato il giudizio di attendibilità dea persona offesa e delle sue dichiarazioni su specifici elementi logici e fattuali e sull'acquisizione di elementi di riscontro provvedimenti dal racconto dei vicini di casa e dall'attività investigativa condotta nell'immediatezza dalla polizia giudiziaria. La richiesta di riqualificazione del fatto come lesioni personali è fondata su deduzioni generiche.
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannailg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7 dicembre 202