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Ordinanza — n. 3581/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses prisoner's appeal regarding bed sheet delivery times as a mere administrative convenience, not a subjective right.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3581/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giuseppe Graviano's appeal inadmissible, confirming the lower court's rejection of his complaint about delayed bed sheet deliveries. Graviano argued this constituted a violation of his subjective rights under the Code of Criminal Procedure, while the prison administration maintained the timing was an internal organizational matter. The court ruled that the issue did not involve a fundamental subjective right but rather a discretionary administrative decision, which cannot be challenged in cassation without concrete proof of rights infringement.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 125, comma 3 c.p.p.; Art. 9 D.P.R. 230/2000: Appeals against prison administrative decisions are inadmissible if they concern mere organizational conveniences rather than infringements of subjective rights protected by the Constitution.

Parole chiave

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prisoner rights administrative discretion subjective rights bed sheet delivery cassation inadmissibility penitentiary regime organizational matters regime penitenziario

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
Giuseppe Aloisio, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 125, comma 3 c.p.p.
Art. 7 e 41-bis legge n. 354 del 1975
Art. 9 D.P.R. 230 del 2000
354 del 1975, nonché all'art. 9 del d.P.R.
Art. 5 Circolare DAP n. 3676/7126
230 del 2000, all'art. 5 della Circolare DAP n.
Art. 3 e 27 della Costituzione
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n.
Art. 616 c.p.p.
artt. 125, comma 3 cod. proc. pen
pen., in relazione agli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen., agli artt.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 7 n. 23379 del 12.12.2012, Lorusso, rv 255490
Va in premessa ricordato che il ricorso per cassazione, avverso il rigetto dei reclami proposti dai detenuti, è ammissibile nella misura in cui si verta in tema di indebita limitazione di diritti soggettivi (si vedano, tra le molte, Sez. 7 n. 23379 del 12.12.2012, Lorusso, rv 255490 e Sez.
Sez. 7 n. 23377 del 12.12.2012, Aparo, rv 255489
23379 del 12.12.2012, Lorusso, rv 255490 e Sez. 7 n. 23377 del 12.12.2012, Aparo, rv 255489).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVIANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/09/1963 / avversp l'ordinanza del 08/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA1,t- 04./T,sp oift, p-4, < udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, presentato da Giuseppe Graviano e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 19/10/2022, che aveva disatteso il reclamo proposto dal suddetto detenuto, assoggettato al regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen., in ordine agli orari di consegna delle lenzuola e degli altri effetti puliti.

2. Ricorre per cassazione Giuseppe Graviano, a mezzo del difensore avv. Giuseppe Aloisio, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen., agli artt. 7 e 41-bis legge n. 354 del 1975, nonché all'art. 9 del d.P.R. n. 230 del 2000, all'art. 5 della Circolare DAP n. 3676/7126 e agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Il Tribunale di sorveglianza - in ipotesi difensiva - avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto specifico dedotto, inerente alla ragione impeditiva della consegna anche al Graviano (come già accade in relazione ad altri detenuti) delle lenzuola pulite, in orario diverso rispetto a quello deputato alla consumazione dei pasti e, segnatamente, a metà mattina o a metà pomeriggio.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi addotti. Va in premessa ricordato che il ricorso per cassazione, avverso il rigetto dei reclami proposti dai detenuti, è ammissibile nella misura in cui si verta in tema di indebita limitazione di diritti soggettivi (si vedano, tra le molte, Sez. 7 n. 23379 del 12.12.2012, Lorusso, rv 255490 e Sez. 7 n. 23377 del 12.12.2012, Aparo, rv 255489). Da tale generale previsione deriva che - per poter individuare la natura della posizione giuridica soggettiva, meritevole di tutela giurisdizionale - debba aversi riguardo, da un lato, alla tipologia di interesse del soggetto che si assume lesa (posto che soltanto gli interessi che ineriscono a beni essenziali della persona, rappresentando essi la proiezione di diritti fondamentali dell'individuo, possono essere qualificati in termini di diritti soggettivi), dall'altro alla conformazione normativa del potere organizzativo esercitato dall'amministrazione penitenziaria (posto che, lì dove la norma primaria conferisce un potere discrezionale all'amministrazione, non può parlarsi di violazione di un diritto soggettivo, ma al più di interesse legittimo, direzionato alla verifica del corretto utilizzo di tale potere discrezionale).

Ciò posto, va detto che il tema sollevato, prima nel reclamo e poi nel ricorso, non attiene alla effettiva lesione di un diritto soggettivo, limitandosi a segnalare genericamente - come correttamente osservato nell'ordinanza impugnata - una semplice difficoltà nella ricezione (mai negata, a quanto emerge dagli atti) delle lenzuola pulite e di altri effetti del medesimo genere. Il ricorso, del resto, non si spinge nemmeno a chiarire le ragioni della lamentata difficoltà e tende, in definitiva, a provocare impropriamente una difforme valutazione sotto il profilo fattuale, non consentita in sede di legittimità, senza prospettare fondate e consentite argomentazioni critiche, rispetto a quanto sussunto nel provvedimento avversato.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma