Italian court dismisses appeal for violation of special surveillance return times due to lack of intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Perrotta inadmissible, ruling that a five-minute delay in returning home was attributable to his voluntary choice to extend his exit time. The appellant argued the lack of intent, but the court held that generic intent under Article 75 of D.Lgs. 159/2011 is sufficient for conviction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75 d.lgs. n. 159 del 2011; The violation of special surveillance obligations requires only generic intent, meaning the conscious awareness of duties and the will to violate them, regardless of the specific purpose behind the conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERROTTA MASSIMO EMILIANO nato a PRAIA A MARE il 06/07/1977 avverso la sentenza del 24/01/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Ritenuto l'unico motivo posto da Massimo Emiliano IPerrotta a sostegno dell'impugnazione è interamente versato in atto ed è, comunque, manifestamente infondato. Alla sentenza impugnata che ha considerato sufficiente ad integrare la violazione della prescrizione di rincasare entro le ore 20.00 un ritardo di cira cinque minuti sul rilievo che esso era, comunque, addebitabile alla volontaria scelta di calibrare i tempi dell'uscita dilatandoli, il ricorrente continua ad opporre l'assenza di intenzionalità della condotta senza confrontarsi con l'orientamento ermeneutico indiscusso secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 20.7, Confortino, v. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 1988, Di Lauro, Rv. 177860/01).
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7 dicemb