Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 law requiring lawyer representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ubaldo Baldini inadmissible because it was submitted personally after August 3, 2017. Following the enactment of Law No. 103/2017, all criminal appeals must be signed by a registered defense lawyer, rendering personal submissions void. The court ruled that the personal nature of the appeal makes the lawyer's signature mandatory for admissibility, leading to the dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after August 3, 2017, are inadmissible as they must be signed by a registered defense lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDINI UBALDO nato a FIRENZE il 27/01/1962 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ubaldo Baldini ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso 1, iTrarrrergrtrattirr" enta indicata in epigrafe, pronunciata dalla Corte di ppetlole4 —T 55, 2A Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso). Il ricerso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
2. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente ,al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07 dicembre 2023.