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Ordinanza — n. 3577/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding unconstitutionality of driving without license for preventive measure subjects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3577/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Bouaziz Alì inadmissible, finding the constitutional question manifestly unfounded. The appellant challenged Article 73 of the Anti-Mafia Code, arguing it violated constitutional principles by penalizing driving without a license for individuals under preventive measures. The court rejected this, citing the Constitutional Court's prior ruling that the law does not constitute 'author responsibility' but rather penalizes dangerous behavior by specific high-risk categories.

Regesto Legislator

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Art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; The Constitutional Court has established that penalizing the driving of vehicles without a license by subjects under preventive measures does not violate constitutional principles, as it targets objectively dangerous conduct rather than establishing author responsibility.

Parole chiave

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Anti-Mafia Code Constitutional Question Driving without License Preventive Measures Inadmissible Appeal Author Responsibility Public Safety guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
211 7.0 reo del 3,22 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
Art. 136 della legge 13 agosto 2010, n. 136

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 211/2007 della Corte Costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAZIZ ALI' nato il 11/09/1965 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto l'unico motivo posto da Bouaziz Alì a sostegno dell'impugnazione pone una questione giuridica manifestamente infondata. Come ricordato dal ricorrente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 211 7.0 reo del 3,22 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), che punisce con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni la guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, commessa da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.

Il Giudice dlele leggi ha, al riguardo, osservato che non è ravvisabile una ipotesi di "responsabilità penale d'autore" posto che il legislatore con la previsione della fattispecie incriminatrice ha, nell'esercizio della sua discrezionalità, comunque assoggettato a sanzione penale rgpLereffcomportamenti dal contenuto offensivo di beni meritevoli di protezione, anche sotto il profilo della loro mera esposizione a pericolo, perché posti in essere da soggetti che, per essere stati sottoposti a misure di prevenzione personale, sono riconducibili ad una delle categorie di destinatari previste dal codice antimafia e sono attualmente ed effettivamente pericolosi per la sicurezza pubblica/ 44.4 ati 41.4.ci..

Vr--`• 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna dl 0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7