Court dismisses appeal for inadmissibility because the petition was signed personally by the accused rather than by a special bar member.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the petitioner to pay court costs and a fine. Although the petitioner's lawyer was a member of the special bar, the petition was signed personally by the accused, which violates the new requirement for special bar signatures. The court ruled that personal signatures by the accused remain valid for third-party interests but do not satisfy the mandatory signature rule for appeals filed by the accused themselves.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals by the accused must be signed by a member of the special bar; personal signatures by the accused do not cure this defect and render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAMITA BENEDETTO nato a PALERMO il 21/08/1976 avverso la sentenza del 12/07/2023 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESE[dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Rilevato che il ricorso è stato sottoscritto personalmente dall'imputato, ancorché la sottoscrizione sia stata autenticata dal legale (avv. Giovanni Mannino) delegato alla presentazione;
2. ritenuto che la legge n. 103 del 2017 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen. stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione;
3. Ritenuto che con sentenza delle Sez. Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello è stato affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella;
4. Ritenuto che il ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato come dal terzo interessato resta tale ancorché la sottoscrizione sia stata autenticata dal legale delegato al deposito, quand'anche l'autenticazione provenga da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (ex pluribus v. Sez. 3, sent. n. 13234 del 02/03/2016, Petrivna Shtefanesa, Rv. 266575; Sez. 4, sent. n. 41636 del 03/11/2010, Bengu e altro, Rv. 248449);
5. Ritenuto che l'impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7 dicembre