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Ordinanza — n. 3574/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for inadmissibility because the petition was signed personally by the accused rather than by a special bar member.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3574/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the petitioner to pay court costs and a fine. Although the petitioner's lawyer was a member of the special bar, the petition was signed personally by the accused, which violates the new requirement for special bar signatures. The court ruled that personal signatures by the accused remain valid for third-party interests but do not satisfy the mandatory signature rule for appeals filed by the accused themselves.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals by the accused must be signed by a member of the special bar; personal signatures by the accused do not cure this defect and render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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special bar membership petition signature requirement inadmissibility of appeal Corte di Cassazione criminal procedure law requisito della firma autografa atto privo di sottoscrizione firma individuale

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
103 del 2017 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen. stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione;
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ritenuto che l'impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00
Law n. 103 of 2017
art. 613, comma 1 cod. proc. pen
103 del 2017 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Ritenuto che con sentenza delle Sez. Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello è stato affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella;
Sez. 3, sent. n. 13234 del 02/03/2016, Petrivna Shtefanesa
Sez. 3, sent. n. 13234 del 02/03/2016, Petrivna Shtefanesa, Rv.
Sez. 4, sent. n. 41636 del 03/11/2010, Bengu e altro
266575; Sez. 4, sent. n. 41636 del 03/11/2010, Bengu e altro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAMITA BENEDETTO nato a PALERMO il 21/08/1976 avverso la sentenza del 12/07/2023 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESE[dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che il ricorso è stato sottoscritto personalmente dall'imputato, ancorché la sottoscrizione sia stata autenticata dal legale (avv. Giovanni Mannino) delegato alla presentazione;

2. ritenuto che la legge n. 103 del 2017 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen. stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione;

3. Ritenuto che con sentenza delle Sez. Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello è stato affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella;

4. Ritenuto che il ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato come dal terzo interessato resta tale ancorché la sottoscrizione sia stata autenticata dal legale delegato al deposito, quand'anche l'autenticazione provenga da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (ex pluribus v. Sez. 3, sent. n. 13234 del 02/03/2016, Petrivna Shtefanesa, Rv. 266575; Sez. 4, sent. n. 41636 del 03/11/2010, Bengu e altro, Rv. 248449);

5. Ritenuto che l'impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7 dicembre