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Ordinanza — n. 3572/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of subjective intent due to merit issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3572/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Claudio Celano's cassation appeal inadmissible for manifestly unfounded reasons. Celano argued the lower court failed to address the subjective element of the crime, but the Court determined his arguments were merely requests to re-evaluate factual evidence. The Court ruled that such merit-based reassessments are precluded in a jurisdiction of legality, as the lower court's reasoning was logically coherent and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when it attempts to re-evaluate factual evidence or propose alternative factual reconstructions, as the jurisdiction of legality is limited to reviewing the logical-legal coherence of the lower court's motivation without allowing new attributions of meaning to demonstrative data.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded reasons subjective element of crime jurisdiction of legality re-evaluation of evidence logical coherence of motivation factual reconstruction motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Francesco Antonio Maisano, denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento dì una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento dì una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178
Sez. 1 n. 31546 del 21.5.2008, Franzoni, rv 240763
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELANO CLAUDIO nato a BOLOGNA il 31/07/1970 / avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA1,4' >tivv),,. udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città in composizione monocratica del 27/09/2019, che aveva ritenuto Claudio Celano colpevole del reato di cui all'art. 28, comma 2, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre che ai pagamento delle spese processuali, ordinando la confisca e distruzione dei reperti in sequestro, ad eccezione di quelli da restituire all'avente diritto.

2. Ricorre per cassazione Claudio Celano, per il tramite del difensore avv. Francesco Antonio Maisano, denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione della manifesta infondatezza dei motivi, tesi - in realtà - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti al fatto, ossia al compimento di operazione valutativa non consentita nella presente sede di legittimità. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è volta - con tutta evidenza - ad una riponderazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti fattuali, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.

E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte, secondo la quale il sindacato in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto, oltre che della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere - nel giudizio di legittimità - «nuove» attribuzioni di significato, ovvero realizzare una diversa lettura, dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). A fronte di tali dati - dì inequivoca significazione - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, ìnfatti, per determinare l'ingresso dì una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (Sez. 1 n. 31546 del 21 5.2008, Franzoni, rv 240763). \ra-x--\ 4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento dì una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,