Criminal appeal dismissed for inadmissibility as the ground was not raised in the appellate judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground of appeal regarding mitigating circumstances was not raised in the appellate judgment. The appellant, Di Donato, attempted to challenge the lower court's decision based on Article 62-bis of the Penal Code but failed to include this specific argument in the prior appeal. Consequently, the court ruled that the issue could not be examined as it was not properly deduced in the first instance of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603, comma 6; Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.: The Supreme Court may only examine issues not deducible in the appeal judgment; grounds omitted from the appeal are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DONATO CRISTIAN nato il 02/05/1990 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Cristian Di Donato per violazione di legge e per vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., non supera il vaglio di inammissibilità perché non consentito ai sensi del combinato disposto degli artt. 603, comma 6, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in forza del quale la Corte di cassazione decide solo le questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Nella specie risulta dagli atti che il ricorrente non aveva nell'atto di appello dedotto alcuna censura in tema di circostanze attenuanti generiche.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7 dicembre 2023.