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Ordinanza — n. 3570/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it requests new merit assessments rather than legal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3570/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Leo Vincenzo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding the conviction for possession of altered keys and the denial of generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code were rejected. The court ruled that these submissions sought new factual evaluations and alternative fact reconstructions, which fall outside the scope of a legal appeal and belong to the trial court's domain.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it requests the court to make new assessments of facts or to substitute its own evaluation of evidence for that of the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility new fact assessment possession of altered keys generic mitigating circumstances Article 62-bis Penal Code Court of Cassazione jurisdiction legal appeal vs merit appeal infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
Il secondo motivo relativo all'applicazione dell'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
Il secondo motivo relativo all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., non supera il vaglio di inammissibilità perché sollecita, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 44190 del 21/06/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEO VINCENZO nato a MESAGNE il 27/01/1977 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che entrambi i motivi posti da Vincenzo Leo a sostegno della proposta impugnazione non superano il vaglio di ammissibilità 1.1. Il primo motivo, pur strutturato formalmente come de4unvcia di violazione di legge e vizio di motivazione, si rivolve, nella sostanza nella sollecitazione di apprezzamenti di merito e nella prospettazione di ricostruzioni alternative deli fatti, operazioni estranee a giudizio di legittimità. Il ricorrente non si confronta con il reale apparato argomentativo della sentenza impugnata che ha dato ampiamente conto degli elementi costituivi dei reati contestati, applicando il principio prevalso nella giurisprudenza di questa Corte in forza del quale sussiste la condizione soggettiva di persona condannata per delitti determinati da motivi di lucro - ricorrendo la quale è configurabile il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli - anche quando l'autore sia stato destinatario solo di una sentenza di "patteggiamento" poiché questa contiene l'accertamento e l'affermazione impliciti della responsabilità dell'imputato (da ultimo Sez. 2, n. 44190 del 21/06/2018, H, Rv. 274078 - 01). 1.2.

Il secondo motivo relativo all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., non supera il vaglio di inammissibilità perché sollecita, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di denegare le circostanze attenuanti generiche non solo l'assenza di elementi favorevoli, invero nemmeno indicati in questa sede, ma anche la particolare gravità della condotta e la allarmante capacità a delinquere dell'imputato che vanta numerosissimi precedenti penali 3.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7