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Ordinanza — n. 3569/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for visa violation as it falls under administrative breach, not criminal offense under Art. 75 D.Lgs 159/2011.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3569/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its manifest unfoundedness. The appellant, a foreign national, challenged a lower court decision regarding a violation of residence obligations under special surveillance measures. The court ruled that such breaches constitute administrative infractions rather than the criminal offense defined in Article 75, Paragraph 2 of D.Lgs. n. 159/2011, which requires specific intent or negligence distinct from mere non-compliance.

Regesto Legislator

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Art. 75 comma 2 del d.lgs. n. 159 del 2011; Violations of residence obligations under special surveillance measures constitute administrative breaches, not the criminal offense requiring specific intent or negligence.

Parole chiave

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special surveillance measures residence obligations administrative breach criminal offense distinction manifest unfoundedness inadmissibility foreign national status detenzione eccessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 75 comma 2 del d.lgs. n. 159 del 2011
E pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la fattispecie delittuosa sanzionata dall'art. 75 comma 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, come si evice dal tenore letterale di tale disposizione, è integrata dalla violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale con connesso obbligo di soggiorno.
Art. 9 comma 2 della legge n. 1423 del 1956

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRGENTI DIEGO nato a CORREGGIO il 03/04/1989 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto nel ricorso di Diego Girgenti non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per la sua manifesta infondatezza. E pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la fattispecie delittuosa sanzionata dall'art. 75 comma 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, come si evice dal tenore letterale di tale disposizione, è integrata dalla violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale con connesso obbligo di soggiorno. Alcun dato normativo, infatti, autorizza a supporre che le violazioni degli obblighi o delle prescrizioni connotanti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno non ricadano nell'ipotesi delittuosa contestata al ricorrente, al pari di quanto previsto dal previgente art. 9, comma 2, della legge n. 1423 del 1956, così sanzionandosi qualunque tipo di inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, differenziando tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al primo comma, relativa alla violazione degli obblighi riguardanti la sola sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno (da ultimo Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477 - 01).

2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7 dicemb