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Ordinanza — n. 3566/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3566/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3566/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, Sandro Mirra, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3566/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate censura formulata in modo carente oltraggio alla corte difetto di sottoscrizione diritto a un difensore motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRRA SANDRO nato il 20/11/1975 avverso l'ordinanza del 28/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE/dato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, Sandro Mirra, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7 dicembre 2023.