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Ordinanza — n. 3565/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for social service placement due to missing domicile declaration requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3565/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the petitioner failed to submit a formal domicile declaration as required by law. Although the defense argued that the petitioner's residence was evident without strict formalities, the court emphasized the mandatory nature of the statutory requirement. Consequently, the appeal was rejected, and the petitioner was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 677, comma 2-bis c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. c) e e) c.p.p.: The statutory requirement for a convicted person to declare or elect domicile is mandatory and taxative; failure to comply strictly renders the application for alternative measures inadmissible.

Parole chiave

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domicile declaration requirement inadmissibility of appeal social service placement mandatory statutory formality procedural penalty procedimento in contumacia omissione illecita di raggiungere il corpo inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 677, comma 2-bis c.p.p.
pen., formulata da Ionut Chiriac, per non avere l'istante proceduto a effettuare la dichiarazione di elezione di domicilio, secondo quanto previsto dall'art. 677, comma 2-bis cod.
Art. 606, comma 1, lett. c) e e) c.p.p.
pen., nonché nullità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Corte cost. n. 186 del 2000
Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti
Con riferimento al profilo della dichiarazione di inammissibilità de plano, nel caso di mancanza di elezione di domicilio, la giurisprudenza è del tutto consolidata, infine, nel senso di ammetterne la legittimità (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, Rv.
Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot
Sez. 1, n. 24803 del 23/03/2022
267407; Sez. 1, n. 24803 del 23/03/2022, n.m.).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRIAC IONUT nato il 14/12/1985 /avverso l'ordinanza del 20/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE/ c).$0 (mi,' Lo ,t4 udita la relazione svolta ial Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste, con il decreto indicato in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 o, in subordine, di semilibertà ai sensi dell'art. 50 Ord. pen., ovvero, infine, di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, Ord. pen., formulata da Ionut Chiriac, per non avere l'istante proceduto a effettuare la dichiarazione di elezione di domicilio, secondo quanto previsto dall'art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen.

2. Ionut Chiriac propone, tramite il difensore avv. Carla Panizzi, ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all'art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen., nonché nullità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

c) e lett.

e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e vizio della motivazione. Rileva il difensore come, nell'istanza tesa ad ottenere il beneficio, il condannato abbia - pur non sottoscrivendo l'atto - effettuato la dichiarazione di domicilio, che ha carattere ricognitivo del rapporto fra abitazione e persona, non esigendo l'adozione di formule sacramentali o di particolari formalità. Tale dichiarazione, pertanto, deve essere ritenuta idonea a integrare l'adempimento formale, che è prescritto dalla normativa.

3. Il ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 677 comma 2-bis cod. proc. pen. prescrive testualmente che il condannato - quando, come nella fattispecie ora al vaglio di questa Corte, non sia detenuto, irreperibile o latitante - debba corredare l'istanza con la dichiarazione o elezione di domicilio; ciò è prescritto anche nell'ipotesi in cui l'istanza stessa sia presentata dal difensore. Tale previsione è poi sanzionata con la inammissibilità. Trattasi di adempimento avente i connotati della tassatività, che quindi non ammette equipollenti e al quale non può adempiersi secondo modalità difformi, rispetto a quelle contenute nel dettato normativo. È infine un obbligo che incombe specificamente sul condannato, anche quando l'istanza sia presentata dal difensore (salva solo l'ipotesi del condannato latitante o irreperibile).

4. Con riferimento al profilo della dichiarazione di inammissibilità de plano, nel caso di mancanza di elezione di domicilio, la giurisprudenza è del tutto consolidata, infine, nel senso di ammetterne la legittimità (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, Rv. 246720; Sez. 1, \r-L-\ n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407; Sez. 1, n. 24803 del 23/03/2022, n.m.).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in