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Ordinanza — n. 3563/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of substantive grounds and failure to state legal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3563/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mohammed Rouijel's appeal against the second-instance conviction inadmissible. The appellant argued for violation of law and lack of reasoning under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the grievances to be substantively empty and devoid of legal arguments. Consequently, the appeal was rejected as generic and vague, resulting in a ruling against the appellant for procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks a substantive basis, merely restates claims without legal reasoning, and fails to provide the necessary elements to support the requests.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of substantive grounds generic and vague claims failure to state legal reasons procedural costs and fine ripetute violazioni del diritto degli stranieri inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento violazione del divieto d'entrata

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Giampaolo Cazzola, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Giampaolo Cazzola, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROUIJEL MOHAMMED nato il 03/02/1969 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO CAGLIARI - SEZ. DIST. di /SASSARI cji)r) cwv14 o 9£4 fr-ot udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del 14/09/2021 del Tribunale di Sassari in composizione monocratica, che aveva ritenuto Mohammed Rouijel colpevole del delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, disponendone, altresì, l'espulsione dal territorio dello Stato.

2. Ricorre per cassazione Mohammed Rouijel, a mezzo del difensore avv. Giampaolo Cazzola, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

3. L'impugnazione contiene censure sostanzialmente prive di un apprezzabile substrato contenutistico, che si arrestano allo stadio della mera enunciazione e che rimangono del tutto prive dell'esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi che vengono posti a fondamento delle relative richieste; tale situazione rende il ricorso fortemente generico e vago e, quindi, inammissibile.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 07 dicembre