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Ordinanza — n. 3562/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to loss of interest after home detention granted.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3562/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant lost legal interest in the outcome after the lower court granted home detention. David Laurentiu Valentin challenged the trial court's rejection of his probationary placement, arguing violations of procedural law regarding detention conditions. The Court ruled that since the contested measure was subsequently replaced by a more lenient one, the appeal no longer served a useful purpose.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 47, 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 199, legge 26 novembre 2010, n. 199: An appeal for cassation becomes inadmissible due to loss of interest if the contested judicial measure is replaced by a more favorable one before the appeal is decided.

Parole chiave

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loss of interest inadmissibility home detention probationary placement cassation appeal procedural law supervision court legittimità della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Giada Toti, dolendosi della violazione ed erronea applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 47, 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Art. 199, legge 26 novembre 2010, n. 199

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168
pen., non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166
206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez.
Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009
208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez.
Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859
226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVID LAURENTIU VALENTIN (CUI 04)7EFR) nato il 26/12/1988 / avverso l'ordinanza del 18/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEtM6 ,,,'"iy, At4 VI udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato le domande di affidamento in prova al servizio sociale, o di detenzione domiciliare, avanzate da David Laurentiu Valentin.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione David Laurentiu Valentin, tramite l'avv. Giada Toti, dolendosi della violazione ed erronea applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

b) cod., proc. pen., in relazione agli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n 354, anche per vizio e difetto di motivazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che - successivamente all'adozione del provvedimento impugnato, precisamente il 01/06/2023 - è stata concessa al condannato la prosecuzione della pena presso il domicilio, ai sensi della legge 26 novembre 2010, n. 199.

4. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità, indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1 e 606, comma 3, cod. proc. pen., non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Così deciso in Roma, il 07 dicembre 20