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Ordinanza — n. 3560/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for carrying a knife, citing lack of justified reason and insufficient offensiveness analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3560/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Bogdan Stefano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that both grounds for appeal failed to meet the preliminary admissibility threshold regarding the justification for carrying a knife. Specifically, the lower court correctly applied the principle that a 'justified reason' must be immediate and verifiable at the time of the act, rather than deduced retrospectively, and properly assessed the knife's potential offensiveness without granting the benefit of the law.

Regesto Legislator

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Art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110; The justification for carrying a weapon must be immediate and verifiable at the time of the act, not deduced a posteriori, and the court must assess the specific offensiveness of the object to determine applicable legal benefits.

Parole chiave

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carrying a weapon justified reason immediate verification a posteriori deduction offensiveness assessment inadmissible appeal legal benefit denial porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110
Il primo motivo ripropone il profilo di censura relativo alla sussistenza del giustificato motivo per il porto del coltello già risolto dal giudice del merito con l'applicazione del principio in forza del quale il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi
110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (da ultimo Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv.
Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri
110 (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOGDAN STEFANO nato a ROMA il 27/04/1967 avverso la sentenza del 26/01/2023 del TRIBUNALE di AREZZOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la sentenza impugnata e la memoria tempestivamente depositata.

1. Rilevato che entrambi i motivi posti da Stefano Bogdan a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1.1. Il primo motivo ripropone il profilo di censura relativo alla sussistenza del giustificato motivo per il porto del coltello già risolto dal giudice del merito con l'applicazione del principio in forza del quale il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (da ultimo Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01) 1.2.

Il secondo motivo non si confronta criticamente con la sentenza impugnata che, seguendo un percorso motivazionale scevro da profili di illogicità e non discostandosi dai principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ha posto a base della scelta di non applicare l'invocato beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. il livello di offensività del fatto, apprezzato come non particolarmente tenue, in relazione alla lunghezza e potenzialità offensiva del coltello, ma solo idoneo al riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità prevista per il porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262 - 01).

2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7 di