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Ordinanza — n. 3559/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it attempts a new substantive review of revocation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3559/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to identify specific aspects of the lower court's order for judicial review. Although the appellant argued that the revocation of home detention was based on an automatic mechanism lacking a genuine assessment of the inmate's conduct, the court found this constituted an attempt to initiate a new substantive evaluation rather than a legal challenge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 27 Cost.: An appeal challenging a supervisory court order for the revocation of home detention is inadmissible if it does not pinpoint specific legal errors but instead seeks to trigger a new substantive assessment of the statutory requirements for revocation.

Parole chiave

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home detention revocation supervisory appeal inadmissibility new substantive review lack of specific grounds procedural exhaustion recidiva nell'infrazione casellario giudiziale riesame della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Art. 27 Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
Segue all'inannmissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIDELLIMMY CUI 054Y3SF nato a TRIESTE il 27/06/1979 vv rso l'ordinanza del 04/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE"''° i ii P' udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare disposta nei confronti di Jimmy Gridelli, misura che era stata già sospesa con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Trieste del 08/03/2023.

2. Avverso tale ordinanza Jimmy Gridelli, a mezzo del difensore avv. Enrico Miscia, ricorre per cassazione, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in riferimento agli artt. 47 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e 27 Cost., quanto alla valutazione necessaria ai fini della revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare. Ci si duole, in particolare, che la revoca della misura alternativa sia stata basata su una sorta di automatismo, rispetto ad eventuali comportamenti illeciti o non rispettosi delle prescrizioni; sarebbe restata carente, dunque, una effettiva valutazione, in ordine alla concreta possibilità di prosecuzione della misura, alla luce della incompatibilità di tali condotte con l'esecuzione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto - pur denunciando formalmente violazione di legge e vizio di motivazione - non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, bensì tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione, nel merito, in ordine ai presupposti richiesti dalla norma, per la revoca della misura alternativa precedentemente concessa. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, adottando una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici. Risulta valorizzata, in particolare, la univoca significazione riconducibile alle condotte serbate dai soggetto, che sono apparse tali da delineare la inidoneità della misura alternativa, rispetto alla esigenza di scongiurare il rischio di recidiva e a favorire il reinserimento sociale del condannato.

4. Segue all'inannmissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07 dice