Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments regarding minor offense exemption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Costantino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Costantino argued that the lower court incorrectly applied Article 131-bis of the Penal Code and failed to provide sufficient reasoning for rejecting the minor offense exemption. The court ruled that the lower court's decision was exhaustive and logical, as it correctly identified the plurality and danger of the seized items as decisive factors, rendering the appeal merely a repetition of previously examined points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined by the court of first instance without presenting new grounds or sufficient motivation for the exclusion of the minor offense exemption.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO GIUSEPPE nato a LAMEZIA TERME il 15/11/1981 avverso la sentenza del 15/03/2023 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME/ /' if0 04/Ì15,0 dr(fit I-7 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica ha ritenuto Giuseppe Costantino colpevole del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro duemila di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, ordinando la confisca e distruzione di quanto in sequestro.
2. Ricorre per cassazione Giuseppe Costantino, per il tramite del difensore avv. Antonio Larussa, denunciando erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen e mancanza di motivazione sul punto.
3. La doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, il Tribunale di Lamezia Terme ha ritenuto di non poter applicare l'istituto de quo, in ragione della pluralità e pericolosità degli oggetti rinvenuti. La motivazione, in definitiva, risulta esaustiva e priva di profili di contraddittorietà o illogicità; la sentenza impugnata è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07 dicembre 20