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Ordinanza — n. 3555/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal plea rejection dismissed as grievances concern only plea formation, not sentencing or general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3555/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giuseppe Greco's appeal against a reduced sentence inadmissible. Greco argued violations regarding the severity of the sanction and the denial of general mitigating circumstances. The court ruled that post-2017 plea agreements in appeals permit cassation review solely for issues concerning the party's intent to plead, prosecutor consent, or the judge's content, excluding substantive sentencing disputes.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; In criminal appeals involving plea agreements, cassation review is limited exclusively to the formation of the party's will to plead, the prosecutor's consent, and the divergent content of the judge's ruling, thereby excluding challenges based on the severity of the sanction or the denial of general mitigating circumstances.

Parole chiave

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criminal appeal plea sentencing reduction general mitigating circumstances prosecutor consent cassation admissibility adeguamento della pena riduzione della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Domenico Dello Iacono, lamentando violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
art. 599-bis cod. pen
La Corte di assise di appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO GIUSEPPE nato a MUGNANO DI NAPOLI il 10/11/1995 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di assise di appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di Giuseppe Greco ed ha quindi rideterminato la pena a lui inflitta in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord nella misura di anni dieci di reclusione. Avverso tale decisione propone ricorso Giuseppe Greco, tramite il proprio difensore avv. Domenico Dello Iacono, lamentando violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen., in relazione all'entità del trattamento sanzionatorio adottato e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2. Osserva questa Corte che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio - già ampiamente elaborato ad opera della giurisprudenza di legittimità - secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione esclusivamente per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, oltre che al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e, infine, al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Pacifico è che le doglianze dedotte dal ricorrente non siano riconducibili entro l'alveo previsionale dei casi appena elencati.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07 dicembre 202