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Ordinanza — n. 3552/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3552/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3552/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando fondato sulla deduzione di un errore di fatto, deve riguardare une errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686;

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3552/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Visti gli atti. Esaminati i ricorsi proposti da Eduard Alikaj, Dalipaj Celjeta e Feta Shametaj nonché la sentenza di cui si chiede la correzione dell'errore ex art. 625-bis cod. proc. pen.

Parole chiave

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difetto di legittimazione dell'associazione associazione affiliazione motivi di cassazione importanza del successo d'integrazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
Esaminati i ricorsi proposti da Eduard Alikaj, Dalipaj Celjeta e Feta Shametaj nonché la sentenza di cui si chiede la correzione dell'errore ex art. 625-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALIKAJ EDUARD nato il 03/10/1972 DALIPAJ CELJETA nato il 15/04/1985 SHAMETA3 FETA nato il 21/10/1995 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati i ricorsi proposti da Eduard Alikaj, Dalipaj Celjeta e Feta Shametaj nonché la sentenza di cui si chiede la correzione dell'errore ex art. 625-bis cod. proc. pen.

1. Premesso che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando fondato sulla deduzione di un errore di fatto, deve riguardare une errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686;

Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248). Esulano da questo ambito gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge, gli errori percettivi che hanno inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione.

In ordine al secondo dei caratteri del rimedio straordinario attivato, giova ribadire che tale vizio deve avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata comprensione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell'omissione o dell'errore, sarebbe conseguita.

2. Rilevato che l'unico motivo dedotto dai ricorrenti non lamenta un errore di percezione che avrebbe influito sulla formazione del libero convincimento del giudice bensì un errore di valutazione sul numero dei componenti dell'associazione e comunque sollecita una diversa ricostruzione in fatto, che non può trovare sede nel giudizio di legittimità, men che meno in quello attivato dal rimedio straordinario che è strumentale a rimediare all'erronea percezione di singole circostanze che prospettate specificamente come decisive nell'economia della decisione.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4--D‘CevnA7 -e_ Così deciso,