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Ordinanza — n. 3551/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against parking fine, ruling it inadmissible due to lack of merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3551/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Memet Elvis inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued against a parking violation, but the court found his arguments generic and inappropriate for a jurisdictional review. Consequently, the court ruled that the lower court's assessment of the facts regarding the parking violation was correct and not subject to re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 10 comma 2 d.l. n. 14 del 2017; Appeals against administrative penalties for parking violations are inadmissible if they merely request a re-evaluation of facts without raising new legal issues, as the jurisdictional court cannot substitute its judgment for that of the administrative authority.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal parking violation jurisdictional review administrative penalty lack of merit infrazione alle norme della circolazione reato di coazione violazione semplice della LCStr

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10 comma 2 d.l. n. 14 del 2017
Come correttamente precisato dalla Corte territoriale, la norma incriminatrice prevista dall'art. 10, comma 2, d.l.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMET ELVIS nato il 24/06/1981 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che entrambi i motivi posti da Elvis Memet a sostengo dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1.1. Il primo motivo, reiterando i rilievi già disattesi con argomentazioni non illogiche e giuridicamente ineccepibili, finiscono con il sollecitare, attraverso censure in larga parte generiche, apprezzamenti di merito, estranei al giudizio di legittimità, da sovrapporre a quelli della sentenza impugnata che ha desunto lo svolgimento da parte dell'imputato dell'attività di posteggiatore dalla condotta direttamente osservata dagli agenti operanti.

Infatti, Memet è stato visto mentre, con gesti inequivocabili, invitava i veicoli ad entrare ed uscire dal parcheggio tendendo, immediatamente dopo, la mano verso il guidatore per avanzare richieste di denaro. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Come correttamente precisato dalla Corte territoriale, la norma incriminatrice prevista dall'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, sanziona la mera violazione dell'ordine del Questore di accedere ad una individuata zona cittadina, a prescindere dal concreto verificarsi di una situazione di pericolo per la sicurezza urbana dei cittadini e degli utenti della strada.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7 dice