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Ordinanza — n. 3549/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against parole denial due to lack of civil obligation fulfillment and ongoing danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3549/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Benedetto Spera inadmissible, rejecting his claims regarding procedural vices and lack of motivation. The Tribunal of Surveillance had denied parole because Spera failed to prove he fulfilled civil reparations obligations and remained a danger despite his age. The Court ruled that the lower court's reasoning was specific and legally sound, leaving the defense's arguments as mere critical commentary without substantive dialogue.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis Ord. pen.; Art. 30-ter Ord. pen.: The appeal is inadmissible if the defense fails to provide specific elements proving the fulfillment of civil obligations or the absence of danger, reducing the argument to mere critical commentary rather than a substantive legal challenge.

Parole chiave

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parole permission denial civil obligation fulfillment dangerousness assessment inadmissible appeal procedural vices reparations pecuniaria Corte di Cassazione condizioni della detenzione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 4-bis Ord. pen.
Art. 30-ter Ord. pen.
e denunciando violazione dell'art. 30 -ter Ord.
Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Maurizio Di Marco, deducendo vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 125, comma 3 e 546, lett. e) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale n. 253 del 2019
A fronte, invero, di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici adottate dal Tribunale di sorveglianza di Milano nella motivazione dell'impugnato provvedimento, in cui, muovendo dal tenore delle sentenze della Corte costituzionale n. 253 del 2019 e n.
Corte costituzionale n. 20 del 2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERA BENEDETTO nato a BELMONTE MEZZAGNO il 01/07/1934 avverso l'ordinanza del 23/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO/ udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo presentato da Benedetto Spera, detenuto in regime speciale ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n 354, avverso il provvedimento a mezzo del quale il Magistrato di sorveglianza della medesima città aveva dichiarato inammissibile la richiesta di permesso premio, ostandovi il disposto di cui all'art. 4-bis Ord. pen. Il provvedimento reiettivo si fonda, in particolare, sul rilievo della mancata allegazione (e anche della prospettazione) - ad opera dell'istante - di elementi atti a dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e, in particolare, degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, ovvero l'impossibilità assoluta di procedere a tale adempimento, nonché di elementi specifici - diversi e ulteriori, rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità dei collegamento, fra il soggetto e l'associazione di provenienza, oltre che il pericolo del ripristino di rapporti di tal fatta.

2. Ricorre per cassazione Benedetto Spera, per il tramite dell'avv. Maurizio Di Marco, deducendo vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen. e denunciando violazione dell'art. 30 -ter Ord. pen. e vizio della motivazione, nonché nullità dell'ordinanza impugnata, a causa della totale mancanza grafica della motivazione, ai sensi degli artt. 125, comma 3 e 546, lett.

e) cod. proc. pen., così deducendo vizio ex art. 606, comma 1, lett.

c) e lett.

e) cod. proc. pen. In ipotesi difensiva, le attuali condizioni psicofisiche dell'anziano detenuto non consentirebbero la ripresa di alcuna forma di contatto con il mondo della criminalità, trattandosi di soggetto ormai non più orientato nel tempo e nello spazio.

3. Il ricorso è inammissibile. Le censure dedotte nel ricorso sono infatti fortemente aspecifiche, oltre che reiterative di profili di censura già vagliati. A fronte, invero, di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici adottate dal Tribunale di sorveglianza di Milano nella motivazione dell'impugnato provvedimento, in cui, muovendo dal tenore delle sentenze della Corte costituzionale n. 253 del 2019 e n. 20 del 2022, si sottolinea specificamente il sopra detto profilo della mancata allegazione, unitamente all'aspetto della perdurante pericolosità del detenuto, la difesa deduce argomentazioni di altro genere, che quindi non dialogano con l'effettivo substrato contenutistico del provvedimento avversato. In definitiva, l'impugnazione si arresta allo stadio della O/v' mera critica enunciativa, finendo per invocare - nella sede di legittimità - una nuova valutazione nel merito della dedotta questione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i