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Ordinanza — n. 3548/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation revocation due to lack of admissibility in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3548/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances raised by the appellant were substantive merit arguments rather than admissible cassation complaints. The lower court revoked the probation measure due to the appellant's failure to maintain contact with social services, drug use, and family conflicts, justifying a retroactive start date for the revocation. The court ruled that challenging the factual evaluation or the discretionary decision on the measure's effectiveness falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against probation revocation decisions are inadmissible in cassation if they merely contest the factual assessment or discretionary evaluation of the measure's effectiveness rather than alleging specific violations of law.

Parole chiave

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probation revocation cassation admissibility discretionary power substantive merit UEPE contact failure durata dell'infrazione revoca del brevetto diritto di ritrasmissione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 343 del 29 ottobre 1987 della Corte Costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO LIBERO ORESTE nato a LUINO il 04/12/1983 avverso l'ordinanza del 25/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; r,r5L RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata 1. Rilevato entrambi i motivi dedotti da Libero Oreste Esposito non superano il vaglio di ammissibilità. Le censure, pur essendo formalmente strutturate come denuncia di violazione di legge vizi motivazionali finiscono, nella sostanza, per sollecitare apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza, nell'esercizio dei poteri discrezionali riconosciutigli dall'ordinamento, ha fondato la decisione di revocare l'affidamento in prova ai servizi sociali sulla circostanza che l'affidato, nel corso dell'esecuzione, aveva ingiustificatamente interrotto i contatti con l'UEPE, aveva violato il divieto di consumare stupefacenti e di abusare di sostanze alcoliche e, in una occasione, anche la prescrizione di rincasare entro le ore 22.

Era stato, inoltre, protagonista di un accesso litigio con la compagna che faceva dubitare dell'opportunità di proseguire la misura nel contesto familiare con il rischio di aggravamento della conflittualità. La decorrenza della revoca della misura, infine, è stata fissata a partire dal primo settembre 2022, ovvero dal mese in cui erano cessati contatti con l'UEPE, posto che proprio a partire da questa data la misura, a causa della mancata osservanza deli obblighi correlati ai rapporti con in servizi sociali, aveva perso significato rieducativo e carattere afflittivo.

Il ricorrente, nel contestare la motivazione, oltre a prospettare una alternativa valutazione degli elementi fattuali, non si confronta con la reale giustificazione dell'efficacia parzialmente retroattiva della revoca. Al riguardo il Tribunale, in piena sintonia con i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 343 del 29 ottobre 1987, ha valorizzato non solo la gravità delle violazioni, ritenuta sintomatica del sopravvenuto fallimento della prova, ma anche la modesta afflittività delle prescrizioni imposte con la misura alternativa, una volta interrotti i rapporti con l'UEPE.

2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannail ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Ro