Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal basis for criminal association continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ettore De Angelis inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. De Angelis argued that the lower court erred in refusing to apply the rule of continuity between his criminal association conviction and separate convictions for murder and extortion. The court rejected this claim, stating that continuity between an association crime and specific end crimes is not presumed and requires proof of a specific criminal plan existing at the association's formation, which was not established here. Consequently, the lower court's factual assessment regarding the distinct origins of each crime was upheld, and the appeal was dismissed with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; The rule of continuity between a criminal association and specific end crimes is not presumed but requires proof that specific criminal acts were identified in the association's program at its inception, making the compatibility of such crimes a matter of fact for the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: DE ANGELIS ETTORE nato a BARUTA (VENEZUELA) il 01/06/1964 avverso l'ordinanza del 10/07/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI/ t<rb eit)lf) 9(1, J ( udita la relazione svoltb dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di Ettore De Angelis, volta alla unificazione sotto il vincolo della continuazione delle condanne a questi inflitte mediante tre sentenze, rispettivamente emesse dalla Corte di assise di appello di Napoli il 14/06/2019 (per il reato di omicidio, commesso in Caserta il 21/10/1992), dalla Corte di appello di Napoli il 12/01/2020 (per i reati di associazione a delinquere di stampo camorristico e tentata estorsione aggravata, commessi in San Clemente di Caserta, dagli inizi del 1992 al luglio del 1995) e dalla Corte di appello di Napoli il 24/11/1996 (per il reato di tentata estorsione aggravata, commesso in Caserta dal 3 al 12 novembre 1993).
2. Ricorre per cassazione Ettore De Angelis, per il tramite dell'avv. Gennaro Pecoraro, deducendo vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e lett.
e) cod. proc. pen., per violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione, quanto al mancato riconoscimento della continuazione, tra i reati giudicati in due diverse sentenze. Dopo l'esame preliminare, la difesa ha presentato memoria, a mezzo della quale ha ribadito le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, contestando trattarsi di ricorso inammissibile perché versato in fatto.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, a causa della manifesta infondatezza dei motivi addotti. Secondo le linee interpretative emerse nella presente sede di legittimità, in ordine al tema della compatibilità o meno della continuazione tra fra reato associativo e singoli reati fine non è, di regola, ravvisabile un vincolo rilevante ai fini della continuazione, posto che, normalmente, al momento della costituzione della associazione, i reati fine sono previsti solo in via del tutto generica, il che contraddice il presupposto della ideazione comune, posto che tale dato richiede una identificazione, sia pure di massima, dei singoli fatti da commettere.
Tale vincolo, si è anche precisato, potrà ritenersi sussistente soltanto nella eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto - nell'ambito del generico programma criminoso - abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi (tra le molte, Sez. 1 n. 6530 del 18.12.1998, rv 212348). Analogamente, si è affermato che è ipotizzabile la sussistenza della continuazione tra reato associativo e reati fine a condizione che questi ultimi siano già stati programmati al momento della costituzione della associazione (orientamento, quest'ultimo, di recente ribadito da Sez. 1 n. 12639 del 28.3.2006, rv 234100).
In ogni caso, è stato opportunamente sottolineato, anche nella giurisprudenza successiva, che il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine non va impostato in termini di compatibilità strutturale, in quanto nulla si oppone a che - sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione - si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso. Ne consegue che tale problema si risolve in una quaestio facti, la cui soluzione è rimessa, di volta in volta, all'apprezzamento del giudice di merito (tra le altre, Sez. 5 n. 44606 del 18.10.2005, rv 232797).
4. Nel caso in esame, la quaestio facti di cui sopra è stata risolta - dal giudice del merito - con approfondita analisi dei singoli episodi delittuosi, della loro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui nuova discussione è pertanto preclusa in sede di legittimità. Il Giudice dell'esecuzione, infatti, ha analizzato in modo puntuale e dovizioso la scaturigine dei vari delitti, in relazione ai quali sono intervenute le plurime condanne emesse a carico del De Angelis, sottolineando come: - la condanna inflitta nel 1998 origini dalla appartenenza del soggetto al clan dei Casalesi, riguardando anche fatti di natura estorsiva; - l'omicidio perpetrato in danno di Vincenzo Feola, oggetto della sentenza del 2019, nasca da eventi del tutto peculiari, in particolare dalla fuoriuscita della vittima dal consorzio CEDIC, "struttura creata con lo specifico fine di soddisfare gli interessi economici delle imprese all'epoca riferibili al sodalizio di camorra denominato clan dei casalesi"; - le richieste estorsive che hanno determinato la condanna inflitta al ricorrente con la sentenza del 1996, infine, derivino da rapporti di natura anche personale maggiormente articolata e, comunque, non riconducibili al solo ambito camorristico.
A fronte di tali argomentazioni, la critica difensiva riproduce profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi nel provvedimento avversato, con motivazione congruente, logica e priva di contraddittorietà; il ricorso finisce, in tal modo, per introdurre una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali elementi, operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità. Da ciò deriva la inammissibilità del proposto ricorso.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle