Italian court dismisses appeal for early release due to unauthorized inmate communication violating special regime rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Giuseppe Gallo's appeal against the denial of early release inadmissible. Gallo argued for a reassessment of disciplinary infractions, but the court found his arguments lacked specific legal critique and were already adequately addressed by the trial judge. The decision rests on the principle that appeals in this context must be strictly legal, not factual, and the court rejected the request to re-evaluate the severity of the infraction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis Ord. pen.; Appeals against early release decisions must be strictly legal, prohibiting the re-examination of factual evidence or the request for a new assessment of disciplinary infractions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 07/10/1976 avverso l'ordinanza del 23/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Ritenuto che entrambi i motivi per violazione di legge e vizio di motivazione, scrutinabili congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, dedotti da Giuseppe Gallo propongono censure non consentite in sede di legittimità - o perché interamente versate in fatto o perché già adeguatamente vagliate e disattese con correrti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandite da specifica critica - e, in ogni caso, sono manifestamente infondate. 1.1. L'ordinanza impugnata, nel giustificare il diniego della liberazione anticipata, ha osservato che il condannato, durante il semestre oggetto di valutazione (dal 15 marzo 2021 al 14 settembre 2021), aveva commesso un'infrazione disciplinare inserendo in una lettera in partenza destinata ad un suo familiare, precisamente ripiegato nell'angolo della busta per evitarne il rinvenimento, un biglietto contenente il nome del familiare di un altro detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen.
La condotta era valutata talmente grave da riverberarsi sull'intero semestre perché idonea a mettere in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico perché inosservante della disciplina del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., finalizzata ad impedire comunicazioni non autorizzate con l'esterno. Si tratta di argomentazioni non solo plausibili in fatto ma anche giuridicamente ineccepibili posto che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto, da ultimo cfr.
Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 - 01) 1.2. Il ricorrente nulla di concreto ha opposto, limitandosi a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di apprezzare un minore disvalore dell'infrazione disinclinare, operazione, però, del tutto estranea al giudizio di legittimità. 992)ritH.
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannail‘ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i