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Ordinanza — n. 3543/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as mere repetition of prior complaints regarding execution judge's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3543/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Said Karim inadmissible, ruling it constituted a mere repetition of grievances already raised before the execution judge. The defense argued for a violation of motivation requirements and erroneous legal application regarding the uniqueness of criminal intent, but the court found the original order logically sound and well-motivated. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 81 c.p.: Appeals that merely repeat prior complaints without new grounds are inadmissible as they lack novelty and do not justify a fresh examination of the execution judge's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mere repetition execution judge lack of novelty court costs criminal execution motivation review recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
Nicola Giribaldi deduce mancanza e/o illogicità manifesta della motivazione ed errata applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 81 c.p.
pen., in punto di applicazione dell'art. 81 cod.
Corte cost. n. 186 del 2000
Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
art. 81 cod. pen
pen., in punto di applicazione dell'art. 81 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
La difesa, in particolare, si duole di una pretesa violazione dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAID KARIM nato il 10/04/1983 / avverso l'ordinanza del 25/07/2023 del TRIBUNALE di PARMA Dm,/ to 0.14 pr udita la relazione sv ita dal Consigliere ANGELO VALERIO (ANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sono inammissibili - in quanto costituite da doglianze meramente reiterative di critiche già proposte dinanzi al Giudice dell'esecuzione - le censure dedotte nel ricorso di Karim Said, laddove il difensore avv. Nicola Giribaldi deduce mancanza e/o illogicità manifesta della motivazione ed errata applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen., in punto di applicazione dell'art. 81 cod. pen. La difesa, in particolare, si duole di una pretesa violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., lamentando il vizio di motivazione e rappresentandc come l'ordinanza impugnata - emessa nei confronti del suddetto condannato - abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, posti fondamento delle condotte delittuose realizzate.

2. Le censure contenute nel ricorso risultano, altresì, riproduttive di profili ci censura già adeguatamente vagliati, nel provvedimento impugnato e colà disattesi - secondo un ineccepibile argomentare giuridico - dal Tribunale di Parma i composizione monocratica, nella veste di Giudice dell'esecuzione. Nell'ordinanza impugnata, invero, si evidenzia come i plurimi fatti di reato rappresentati (di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché di ricettazione e danneggiamentc) in relazione ai quali sono intervenute le condanne in ordine alle quali si invoca a riunione in continuazione, siano separati tra loro da un notevole arco temporale, senza essere poi, tra loro, in alcun modo sovrapponibili (né quanto al titolo il reato, né quanto alle modalità esecutive che li connotano).

La dedotta condizione di tossicodipendente, inoltre, non è documentata e nemmeno emerge dalla lettu -a delle sentenze di condanna. Si evince invece - ad avviso del Giudi :e dell'esecuzione - una particolare insofferenza del soggetto, rispetto al regine carcerario, che lo porta al compimento di condotte etero e auto lesive; il tutto rappresenta, però - sempre secondo quanto sussunto nell'impugnato provvedimento - l'espressione di un'indole antisociale e conflittuale, che si manifesta in aggressioni di tipo estemporaneo, prive del connotato della preventiva ideazione unitaria.

3. La sopra esposta conclusione appare logica e priva della pur minima forma di incoerenza, oltre che sussunta in un apparato motivazionale congruo ed esaustivo, tanto che è destinata a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratorid di inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,