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Ordinanza — n. 3542/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for carrying a knife as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3542/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Selene Noemi Zoraida Capasso inadmissible due to its manifest lack of merit. The appellant challenged the lower court's decision not to apply the benefit of minor offense under Article 131-bis of the Penal Code regarding the carrying of an offensive object. The court ruled that the trial court correctly assessed the knife's length and potential harm as not particularly trivial, justifying the denial of the mitigating circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 4 comma 3 legge 110/1975: An appeal challenging a conviction for carrying an offensive object is inadmissible if the trial court's assessment of the act's offensiveness is not arbitrary and the claim for a mitigating circumstance is manifestly unfounded.

Parole chiave

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carrying offensive object manifest lack of merit inadmissible appeal minor offense benefit penal code article 131-bis circostanza attenuante infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Rilevato che l'unico motivo, relativo all'art. 131-bis cod.
Art. 4 comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262
110 (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262 - 01).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO SELENE NOEMI ZORAIDA nato a CALTANISSETTA il 03/04/1999 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la sentenza impugnata e la memoria tempestivamente depositata. Rilevato che l'unico motivo, relativo all'art. 131-bis cod. pen, posto da Selene Noemi Zoraida Capasso a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per la sua manifesta infondatezza. Il Tribunale, seguendo un percorso motivazionale scevro da profili di illogicità e non discostandosi dai principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ha posto a base della scelta di non applicare l'invocato beneficio il livello di offensività del fatto - apprezzato come non particolarmente tenue, in relazione alla lunghezza e potenzialità offensiva del coltello - anche se idoneo al riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità prevista per il porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262 - 01).

2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i