Italian Court dismisses appeal claiming illogical sentencing due to lack of generic mitigating circumstances analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Agostino Bisignano inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal possession of a weapon and money laundering. The defense argued the sentencing was illogical and failed to consider generic mitigating circumstances, claiming the defendant's spontaneous declarations lacked genuine repentance. The court rejected these claims, ruling that the lower judge's discretionary assessment of the sanction and the absence of specific mitigating factors did not violate legal requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 133 c.p.: The court holds that a sentencing decision is not subject to cassation review if the lower judge exercises discretion logically and coherently without examining every statutory parameter, provided the reasoning is free of logical or legal defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISIGNANO AGOSTINO nato a TARANTO il 27/12/1982 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO. M., 044/11-0 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Lecce - una volta rimodulatone il trattamento sanzionatorio, previa esclusione della contestata recidiva - ha confermato nel merito la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto il 21/10/2022, che aveva dichiarato Agostino Bisignano responsabile dei delitti di detenzione di arma clandestina, ricettazione e altro, condannandolo alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 3.667,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza Agostino Bisignano, tramite i propri difensor avv. Pasquale Blasi e avv. Salvatore Maggio, propone due ricorsi per cassazione, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., per illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, quanto al profilo della qualificazione giuridica della condotta (essendosi la Corte territoriale limitata ad una mera conferma della statuizione assunta in primo grado), oltre che violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e lett.
e) cod. proc. pen., in relazione all'entità del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché alla mancanza di motivazione e/o alla manifesta illogicità di tale decisione. In ipotesi difensiva, non si è tenuto conto del concreto disvalore dei fatti per i quali si è proceduto, né si è considerata la funzione rieducativa della pena.
4. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata rileva come elementi positivi - in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche - non siano rinvenibili, per essersi l'imputato limitato ad effettuare, in sede di spontanee dichiarazioni, una mera scelta di opportunità, che appare priva di un substrato di reale resipiscenza, a fronte di un quadro probatorio ormai di granitica consistenza; né a difformi lumi può portare la considerazione della avvenuta rinuncia parziale ad alcuni punti del gravame. 4.1. A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente insiste - con deduzioni aspecifiche e assertive - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere alla mitigazione del trattamento sanzionatorio, oltre che sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Orbene, a parte la vaghezza contenutistica delle doglianze prospettate, a fronte delle corrette e puntuali argomentazioni sopra riportate, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale di quantificazione sanzionatoria riservato al giudice di merito, laddove esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art.133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, in ordine a elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi, nell'apprezzamento compiuto dal giudice impugnato. 4.2.
La ulteriore critica sussunta nel ricorso, inerente alla qualificazione giuridica della condotta ascritta, appare infine vaga e meramente confutativa, nonché priva di un effettivo dialogo con il contenuto della impugnata decisione.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in